ACCORDO DI RISERVATEZZA
Premesso che
Affidaty S.p.a., di seguito denominata Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali utili e/o necessarie al fine di permettere a quest'ultima di eseguire ed elaborare tutti i servizi che saranno necessari per Affidaty S.p.A.
Le parti convengono quanto segue
1) La suddetta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) La Parte Emittente desidera regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente e/o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime;
3) Ai fini del presente accordo sono considerate riservate le informazioni e/o i dati (di seguito "Informazioni Riservate") trasferite verbalmente e/o per iscritto e/o con qualsiasi altro mezzo, dalla Parte Emittente alla Parte Ricevente e viceversa ed identificate come tali dalla parte che le trasmette. Le informazioni riservate che siano comunicate verbalmente saranno protette dal presente accordo soltanto se identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e trasmesse alla parte ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.
4) Le informazioni riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini dell'attività relativa all'oggetto del presente accordo.
5) La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle informazioni riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà essere comunque inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle informazioni riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'oggetto di cui in premessa. La Parte Ricevente dovrà inoltre assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali informazioni riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente accordo.
7) Le informazioni riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di mesi quarantotto (48), decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse indipendentemente dalla durata del presente accordo.
8) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza, la parte ricevente sia in grado di provare: a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente; b) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente e/o comunque senza violare in alcun modo il presente accordo; c) siano state divulgate per adempimento di Legge o su richiesta di un'autorità governativa e/o giudiziaria competente. Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di Legge, dovrà immediatamente notificare all'altra parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.
9) Con la stipula del presente accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza , altro diritto d'uso o altro diritto, sulle informazioni relative alla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima. Ciascuna parte si obbliga sin d'ora in modo tale che la divulgazione delle informazioni riservate relative all'oggetto del presente accordo non violi né leggi vigenti né leda diritti di terzi. Ciascuna parte deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di quest'obbligo.
10) Il presente accordo avrà validità di anni due (2) dalla data effettiva sopra indicata. Nessuna modifica al presente accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo in ogni momento, notificando per iscritto all'altra parte la sua volontà con un preavviso di almeno giorni sessanta (60). Resta comunque ferma la previsione di cui all'art. 7.
11) Il contenuto del presente accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto tra le Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui alle premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale , concluso in precedenza dalle parti per il medesimo scopo.
12) I diritti e gli obblighi previsti nel presente accordo prevalgono sulle specifiche dizioni o leggende apposte sulle informazioni riservate ricevute . Resta inteso che niente di quanto stabilito nel presente accordo potrà prevalere o pregiudicare eventuali classificazioni di riservatezza eventualmente imposte dalla normativa vigente sulla Sicurezza Nazionale.
13) Alla cessazione del presente accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Emittente, tutte le informazioni riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Emittente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla Parte Ricevente che sarà inviato alla Parte Emittente.
14) Né il presente accordo né i diritti ad esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente accordo.
15) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle parti ai sensi del presente accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.
16) Ogni controversia che emerga tra le Parti da/o in connessione all'interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente accordo, che non sia risolta entro giorni trenta (30) a partire dalla comunicazione scritta di una delle parti all'altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite la giustizia ordinaria.
17) Le eventuali controversie che potranno sorgere tra le Parti saranno di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
18) Le Parti dichiarano che il presente accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che sia stato fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c..
Ho letto e accetto