Iscrizione ristoratori GoGo®Food

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    Dati attività

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    Via/Piazza

    Sede 3

    Città

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    Via/Piazza

    Sede 4

    Città

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    Via/Piazza

    Sede 5

    Città

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    Via/Piazz


    Dati azienda

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    Dati referente

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    e approva le condizioni generali del contratto infondo al documento

    CONTRATTO DI CONVENZIONE

    tra

    La società Affidaty S.p.A. con sede in Firenze alla via G. Milton n. 53, P.IVA 06641600488 (di seguito “Affidaty”) e il convenzionato generalizzato come sopra  (di seguito il “Convenzionato” oppure Esercizio Convenzionato) Di seguito Affidaty e il Convenzionato saranno anche definiti, singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

    PREMESSE E DEFINIZIONI

    Affidaty, secondo quanto previsto e definito dal DL n° 50 del 18/04/2016 in attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE e come di volta in volta modificato e dei successivi regolamenti di attuazione e da ogni altra normativa svolge attività di emissione di buoni pasto ed è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

    Affidaty ha stipulato convenzioni e/o contratti con varie aziende, enti pubblici e/o privati (di seguito le “Aziende Clienti”), per l’espletamento del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti delle predette Aziende Clienti tramite una rete di esercizi convenzionati che possiedano i requisiti previsti dalle singole convenzioni;

    Affidaty, in caso di aggiudicazione di gare di appalto pubblico e/o privato con le aziende Clienti, ai fini dell’erogazione del relativo servizio sostitutivo di mensa, dovrà necessariamente e scrupolosamente attenersi e far sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice civile, che l’esercizio convenzionato si attenga alle condizioni tecniche ed economiche (sconti incondizionati, termini di consegna, modalità di pagamento, ecc.)  specificate nelle convenzioni e nei contratti imposte dalle Aziende Clienti, condizioni che, qualora siano modificative e/o integrative rispetto a quanto previsto nel presente contratto di convenzione, l’esercizio convenzionato si impegna ad accettare incondizionatamente, esonerando sin d’ora espressamente Affidaty da ogni e qualsivoglia conseguenza e/o responsabilità;

    l’Esercizio Convenzionato dichiara, sottoscrivendo il presente contratto,  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 144 comma  5° e dei successivi decreti e/o Regolamenti per quanto a tutt’oggi in vigore, e si dichiara altresì interessato a prestare detto servizio alle condizioni che seguono; a maggior precisazione  di quanto sopra, le parti prendono atto che i termini e le condizioni tecniche ed economiche contemplate nel presente Contratto saranno  efficaci e vincolanti per il Convenzionato qualora non diversamente disposto e/o previsto dalle Convenzioni sottoscritte o che saranno  di volta in volta sottoscritte tra la Affidaty e le aziende Clienti.

    Parte (ed al plurale Parti): Affidaty e il Convenzionato saranno anche definiti, singolarmente la “Parte”; e congiuntamente le “Parti”.

    Affidaty: è la società di emissione dei buoni pasto denominata Affidaty S.p.a. con sede legale in Firenze alla Via G. Milton n. 53 PIVA IT 06641600488 la quale eroga il servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di una Rete di esercenti convenzionati

    SdE: è la società di emissione così come individuata e definita dall’art. 2, comma, lettera d) del DM 7 giugno 2017 n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

    Buono Pasto: (e al plurale “Buoni Pasto”) è il titolo di legittimazione così come individuato e definito dall’art. 2, comma, lettera c) del DM 7 giugno 2017 n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sosotitutivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” ed emesso da Affidaty conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, che legittima il Titolare (ex art. 2002 c.c.) a ricevere le prestazioni sottese al Servizio dalla Rete esercenti ovvero somministrazione di alimenti e bevande e/o cessione (ex art. 1559 del c.c.) di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del titolo stesso. Il Buono Pasto disciplinato nelle presenti condizioni generali è esclusivamente il Buono Pasto in forma elettronica in cui le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2, articolo 4 DM 122/2017 sono associate elettronicamente in fase di memorizzazione ed in cui i dati di cui alla lettera e) del comma 2, articolo 4 del DM 122/2017 sono associate elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo.

    Titolare: (e al plurale “Titolari”) è il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli.

    Esercizio Convenzionato oppure Convenzionato: l’esercizio presso il quale il soggetto esercente le attività elencate all'articolo 3 del DM 7 giugno 2017 n. 122, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvede ad erogare il servizio sostitutivo di mensa.

    Rete esercenti: (e al singolare “Esercizio”) sono l’insieme degli esercizi convenzionati con Affidaty per la fruizione del Servizio, e in possesso delle idonee autorizzazioni.

    Contratto: è il presente documento con il quale le Parti, nelle persone della SdE e dell’Esercizio Convenzionato, si accordano sulle modalità di erogazione, accettazione, rimborso e fatturazione del Buono Pasto. Con il presente documento le Parti stabiliscono modalità e termini dell’erogazione della prestazione legittimata dal Titolo di Legittimazione Buono Pasto “GoGo”.

    Valore facciale: il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta del valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo, valore che nei Buoni Pasti Elettronici è associato elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo Carnet Elettronico.

    Carnet Elettronico: insieme dei Buoni Pasto collegati ad un Titolare.

    “Gogo”: su piattaforma denominata Gogo Food è l’applicazione rilasciata su Play Store (Android) e sull’App Store (iOS) per utilizzare i Buoni Pasto.

    Proposta Contrattuale o semplicemente Proposta: è l’adesione alla Rete esercenti da parte di un esercizio commerciale che avviene tramite compilazione del Modulo online, da considerarsi proposta contrattuale irrevocabile di adesione rivolta ad Affidaty ex art 1329 c.c.

    Modulo di attivazione e/o Modulo d’ordine e/o Modulo, e/o Ordine: è il documento digitalmente compilato e sottoscritto dal Cliente e contenente la composizione dell’ordine, i dati identificativi, i dati di fatturazione e pagamento etc. Tale documento, debitamente compilato, costituisce parte integrante del Contratto. Ciascun “Modulo” configura un autonomo contratto esecutivo delle “Condizioni Generali di Contratto”.

    Servizio: è il servizio sostitutivo di mensa aziendale così come definito dal DM 7 giugno 2017 n. 122 erogato da Affidaty tramite l’emissione dei Buoni.

    Offerta Base: le condizioni economiche generali di rimborso e fatturazione del Buono Pasto denominato “GoGo” contenute nel presente contratto.

    Prestazioni rese oppure Prestazioni Legittimate: la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione (ex art. 1559 c.c.) di prodotti alimentari ponti per il consumo per un importo pari al valore facciale del titolo di legittimazione stesso rese dall’Esercente Convenzionato.

    Portale: è il portale web sviluppato da Affidaty per i propri beneficiari denominato “www.gogofood.io”.

    Applicazione o App: è l’applicazione per mobile, che l’utente può installare sul proprio device, accedendo così a tutte o parte delle funzionalità disponibili anche tramite Portale, ivi inclusa l’utilizzo dei Buoni Pasto Elettronici in alternativa al Carnet Elettronico, qualora previsto.

    Sito: è il sito internet www.gogofood.io di Affidaty S.p.a. accedendo al quale è possibile consultare e prendere visione delle Condizioni Generali.

    In considerazione delle sopraesposte premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, si stipula e si conviene quanto segue.

    1. Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante Buono Pasto.

    1.1   Oggetto e modalità della prestazione

    Affidaty con il presente contratto propone al Convenzionato che accetta, di fornire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai dipendenti delle aziende Clienti, che si avvalgono del servizio sostitutivo di mensa offerto da Affidaty e che legittimamente detengono buoni pasto denominati “GoGo” emessi da Affidaty (di seguito i “Buono/i Pasto”).  Non è consentito al Convenzionato effettuare prestazioni diverse da quelle suddette, né cedere beni e tanto meno rendere denaro, anche a fronte di un parziale consumo del/i Buono/i Pasto.  Le Parti convengono che, qualora il Convenzionato fornisse al dipendente una prestazione di valore superiore a quello indicato sul Buono Pasto, la differenza sarà pagata in denaro dal medesimo dipendente. In questo caso il Convenzionato garantisce che Affidaty sarà mantenuta indenne e manlevata da ogni responsabilità al riguardo. Il Convenzionato dichiara di essere a conoscenza del fatto che, alcuni incaricati della Affidaty, svolgeranno controlli periodici, al fine di verificare la rispondenza di quanto descritto e previsto dal contratto in essere tra le parti.

    I Buoni Pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 (otto) buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro. Gli stessi sono utilizzabili presso l’Esercizio Convenzionato nel limite temporale di utilizzo riportato sul Buono Pasto, solo dal Titolare e per l’intero loro valore facciale. L’Esercizio Convenzionato si impegna a consentire ai Titolari la fruizione delle prestazioni legittimate dal Buono Pasto ed a tal fine ha attivato presso sé un idoneo strumento di accettazione elettronica (App oppure Applicazione) di cui ai rispettivi termini e condizioni.

    Qualora Affidaty subisse  danni generati dal comportamento del Convenzionato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni, penali, pagamento di corrispettivi, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Convenzionato, si obbliga specificamente al rimborso  degli eventuali danni economici  subiti da Affidaty ed in ogni caso alle spese sostenute per l’attività di controllo che non abbia dato esito positivo, autorizzando fin da ora la Affidaty a trattenere la somma pro-quota, a carico del Convenzionato, dal pagamento di cui alla prima fattura utile di ogni anno solare.

    Il Convenzionato dovrà controllare, prima di accettare i Buoni Pasto (i) la loro autenticità; (ii) la loro validità temporale; (iii) le generalità del dipendente e la sua sottoscrizione. I Buoni Pasto verranno annullati elettronicamente ed automaticamente dall’App al momento dell’utilizzo da parte del Titolare presso gli esercizi convenzionati.

    I Buono Pasto danno diritto ai Titolari di ricevere dall’Esercizio Convenzionato la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione (ex art. 1559 c.c.) di prodotti alimentari ponti per il consumo per un importo pari al valore facciale del titolo di legittimazione stesso

    Per i Buoni pasto elettronici la transazione si intende correttamente andata a buon fine se l’App o il Portale confermano espressamente l’operazione

    1.2 Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità

    La fornitura, resa a fronte dell’utilizzo del Carnet Elettronico, verrà esclusivamente registrata ed inviata telematicamente dall’App, in dotazione all’Esercizio Convenzionato, alla SdE per l’elaborazione delle operazioni con procedura automatica. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione tramite App, l’Esercizio Convenzionato si dovrà astenere dall’accettazione del buono Pasto.

    1.3 Prova della prestazione

    I Titoli di Legittimazione Buono Pasto denominati “GoGo” sono di proprietà esclusiva della SdE Affidaty S.p.a.

    La SdE e l’Esercizio Convenzionato, anche ai sensi dell’art. 1352 c.c., convengono che i soli documenti e/o flussi elettronici di dati aventi efficacia probatoria dell'avvenuta prestazione tra le parti sono i flussi di dati generati dall’App “GoGo” che consentono l'interscambio dati con i sistemi informatici in uso da parte di quest'ultima o da suoi outsourcer per il rimborso dei buoni d'acquisto emessi dalla SdE.

    2 RIMBORSO E SCADENZA BUONO PASTO

    2.1 Termini di pagamento ordinari.

    Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna e/o generazione fattura elettronica. Il convenzionato riconosce ad Affidaty spa la somma di €15,00 (Euro Quindici/00) da pagare una tantum a titolo di rimborso spese forfettario per la gestione amministrativa della convenzione.  Ogni contestazione relativa a buoni pasto non valorizzati in fattura da Affidaty spa dovranno essere mossa e/o formulata entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa con il sistema sopra descritto; decorso tale termine la fattura emessa dal sistema sarà considerata valida ed accettata definitivamente da parte del convenzionato e dunque non potrà essere più oggetto di contestazione, salvo separati accordi o convenzioni dirette con associazioni di categoria alle quali il Convenzionato dimostrerà e dichiarerà di essere iscritto.

    Con apposite intese, la Società di Emissione potrà anche contrattare condizioni maggiormente favorevoli con associazioni o enti portatori di interessi di categoria a favore degli iscritti e associati di queste ultime.
    Tali associati godranno dei benefici derivanti dai convenzionamenti fintanto che tali accordi resteranno in vigore tra le parti. Gli associati decadranno immediatamente da detti benefici in caso di mancato rinnovo delle intese tra SdE ed ente. Dall'anno successivo potranno quindi essere applicati i costi amministrativi previsti dal contratto standard che si riterrà integralmente applicato. Per associati si intendono i soggetti persone fisiche o giuridiche iscritte all’associazione o ente di categoria (ed es. CNA, Confindustria, CIA)

    2.2 Presupposti per il rimborso delle prestazioni rese.

    Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’Esercizio Convenzionato dovrà consegnare o far pervenire alla SdE:

    1)        copia della certificazione della CCIAA relativa all'esercizio commerciale stesso;

    2)  copia di un documento fiscale di provenienza certa o copia dell'autorizzazione commerciale dell’esercente stesso;

    3)  fotocopia della carta d'identità del rappresentante dell'esercizio convenzionato sottoscrittore del presente contratto pronto in mancanza del pervenimento, nel termine di cui sopra, di copia della citata certificazione della CCIAA sarà cura della società di emissione provvedere al reperimento della stessa presso il Registro delle imprese, con addebito dei relativi oneri all'Esercizio Convenzionato stesso;

    4)  bonifico di Euro 2,00 (non rimborsabile) a favore della SdE Affidaty da parte dell’Esercizio Convenzionato per l’identificazione bancaria del soggetto, bonifico quest’ultimo di verifica che costituisce condizione necessaria per l’operatività bancaria dell’Esercizio Convenzionato;

    Il pagamento delle fatture di rimborso dei buoni pasto onorati dall'esercizio convenzionato, sarà sospeso, senza maturazione di interessi moratori in capo alla SdE, sino alla ricezione della documentazione ai punti 2 e 3, di cui sopra, da parte dell'esercizio convenzionato.

    Sarà cura della SdE provvedere alla tempestiva di richiesta di integrazione documentale da parte dell’Esercizio Convenzionato.

    2.3 Termini di pagamento opzionali

    La SdE Affidaty consente all’Esercente Convenzionato di aderire a diverse opzioni di pagamento di seguito specificate:

    1. La disposizione del pagamento del corrispettivo avverrà entro il termine di 36 ore (lavorative) dalla data di trasmissione ad Affidaty della fattura se l’Esercizio Convenzionato aderisce all’opzione “GoGoFast36”.

    2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il termine di 60 dalla data di trasmissione ad Affidaty della fattura se l’Esercizio Convenzionato aderisce all’opzione “GoGo60”.

    3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il termine di 90 dalla data di trasmissione ad Affidaty della fattura se l’Esercizio Convenzionato aderisce all’opzione “GoGo90”.

    2.4 Scadenza del Buono Pasto e diritto all’esigibilità del pagamento

    Il Convenzionato dichiara di essere edotto sul fatto che ogni Buono Pasto ha una validità temporale limitata e precisamente fino al 31 dicembre dello stesso anno di emissione del Buono Pasto. I buoni pasto emessi dopo il 31 agosto hanno una validità temporale limitata fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di emissione del buono.
    Il Convenzionato è tenuto alla verifica periodica sul sito di Affidaty di eventuali comunicazioni inerenti i buoni emessi.

    La data di scadenza viene associata al buono pasto informaticamente.

    Il Convenzionato, pertanto, dovrà prestare la massima attenzione prima di accettare i Buoni Pasto e, se del caso, rifiutarli qualora non regolarmente presentati; in difetto Affidaty non sarà tenuta al pagamento del Corrispettivo. Inoltre il Corrispettivo non sarà dovuto da Affidaty al Convenzionato per i Buoni Pasto non fatturati entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emissione degli stessi in caso di pre-fatturazione della SdE Affidaty e relativo onere di fatturazione dell’Esercizio Convenzionato. 

    Il buono è emesso in conformità all’art. 144 del DL n° 50 del 18/04/2016 e del D.M. n. 122/2017.

    3.   Modalità di fatturazione - Determinazione del corrispettivo offerta base – Opzioni di fatturazione - Delega

    3.1 Fatturazione Buoni pasto elettronici e determinazione del corrispettivo offerta base.

    A fronte della richiesta da parte dell’Esercente Convenzionato di conversione del Buono Pasto tramite App, la SdE renderà disponibile all’Esercizio Convenzionato, tramite pubblicazione online o sull’App o altro device, una distinta di presentazione a rimborso dei Buoni pasto onorati, aventi i contenuti di una fattura ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (c.d. Pre-Fattura).

    Le fatture per il rimborso dei Buoni Pasto onorati dovranno essere emesse esclusivamente sulla base delle risultanze delle pre-fatture, delle quali l’Esercizio Convenzionato confermerà quindi l’accettazione.

    Le parti concordano che le pre-fatture, rese dalla SdE, potranno essere contestate dall’Esercizio Convenzionato, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le stesse sono state rese disponibili all’Esercizio Convenzionato.

    L’Esercente Convenzionato riconoscerà ad Affidaty S.p.a. uno sconto incondizionato, pari ad una percentuale del  6.3 % sul valore facciale indicato su ciascun buono pasto (il “Corrispettivo”) per l’opzione base di cui all’art. 2.1.

    3.2. Opzioni di fatturazione

    L’Esercente Convenzionato riconoscerà ad Affidaty S.p.a. uno sconto incondizionato, pari ad una percentuale del  9,1 % sul valore facciale indicato su ciascun buono pasto (il “Corrispettivo”) per l’opzione “GoGoFast36” di cui all’art. 2.3 lettera a).

    L’Esercente Convenzionato riconoscerà ad Affidaty S.p.a. uno sconto incondizionato, pari ad una percentuale del  4,9 % sul valore facciale indicato su ciascun buono pasto (il “Corrispettivo”) per l’opzione “GoGo60” di cui all’art. 2.3 lettera b).

    L’Esercente Convenzionato riconoscerà ad Affidaty S.p.a. uno sconto incondizionato, pari ad una percentuale del  3,5 % sul valore facciale indicato su ciascun buono pasto (il “Corrispettivo”) per l’opzione “GoGo90” di cui all’art. 2.3 lettera c).

    3.3 Delega

    Il Convenzionato conferisce espressa delega alla Affidaty S.p.a. affinché quest’ultima - in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 co. 2 lett. n) del DPR 633/72 e ferma restando la responsabilità fiscale del Convenzionato stesso – emetta e trasmetta allo SDI le fatture in formato elettronico in nome e per conto del Convenzionato stesso. Le fatture riporteranno la dicitura: “Fattura compilata, emessa e trasmessa allo SDI di Affidaty Spa in nome e per conto del cedente/prestatore”. Con questa procedura il convenzionato accetta che ogni fattura sia emessa in suo nome e per suo conto da Affidaty Spa, a tal fine delegata; ed in caso di delega conferita si impegna altresì a non emettere più autonomamente alcuna fattura di vendita relativamente alle transazioni oggetto del presente contratto di convenzionamento e ad informare tempestivamente Affidaty Spa della eventuale cessazione e/o modifica della propria partita IVA ovvero della intervenuta cessione, anche parziale, dell’attività. Affidaty Spa si impegna parimenti alla emissione, in nome Suo e per Suo conto, delle fatture sulla base dei dati che il convenzionato di volta in volta inserirà nell’area del sito all’uopo dedicata; Affidaty spa non sarà responsabile per eventuali danni derivati da ritardi di fatturazione imputabili ad errori e/o omissioni alla medesima Affidaty spanon riferibili.

    Affidaty verrà delegata mediante la compilazione dell’apposito modulo da parte dell’Esercente Convenzionato, in difetto sarà onere dell’Esercente Convenzionato emettere la fattura conformemente alle indicazioni, termini e condizioni della SdE Affidaty di cui al punto 3.1 del presente contratto.

    Il servizio di delega di cui al presente articolo avrà un costo annuo per l’Esercizio Convenzionato di Euro 50,00 oltre IVA.

    4. Il Buono a Spendibilità Limitata

    4.1. Il Buono a Spendibilità Limitata (anche “BASL”)è un Titolo di legittimazione multiuso (ex art. 2002 del cc) elettronico, avente i requisiti normativi pro tempore vigenti (cfr in es. art 6 del DM 25 marzo 2016) emesso dalla SdE e che legittima il Titolare a ricevere dagli Esercenti Convenzionati beni e/o servizi, di importo complessivamente pari al valore facciale o quello associato del BASL medesimo (il c.d. “Valore della Legittimazione”). 

    4.2 Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

    4.2.1 I BASL non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e danno diritto ai Titolari di ricevere dall’Esercente Convenzionato la cessione di beni e/o servizi sottese, per un importo pari al loro valore associato al Valore della Legittimazione esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste nel presente Contratto e dalla normativa vigente loro applicabile. L’Esercente Convenzionato si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo dei BASL di cui al presente Contratto e a quelle ulteriori eventualmente associate elettronicamente a ciascun BASL, con particolare attenzione all’ambito di utilizzazione del BASL e ad eventuali specifiche limitazioni d’uso e data di scadenza dello stesso, in quanto condizioni al cui rispetto è subordinato il rimborso dei BASL e ad eventuali specifiche limitazioni d’uso e data di scadenza dello stesso, in quanto condizioni al cui rispetto è subordinato il rimborso dei BASL dal parte della SdA. L’Emettitore non risponde: (i) dell’esecuzione -mancata o difforme – da parte dell’Esercente Convenzionato della prestazione dovuta al Titolare in seguito all’intervenuta conclusione, con il medesimo, del rapporto per la fornitura di beni/servizi a fronte dell’accettazione dei BASL; (ii) di danni che, a qualunque titolo, il Titolare ritenesse di aver subito per l’effetto dell’esecuzione – mancata o difforme – del rapporto di fornitura di beni/servizi concluso con l’Esercente Convenzionato a fronte dell’accettazione dei BASL, fattispecie per le quali l’Esercente Convenzionato garantisce e manleva la SdE nei confronti dei terzi.

    4.2.2. Per quanto non espressamente di seguito specificato valgono per i BASL le previsioni contrattuali applicabili previste per i Buoni Pasto di cui agli articoli precedenti e successivi al presente articolo 4. A fronte dell’accettazione dei BASL tramite Dispositivo, l’Emettitore renderà periodicamente (e comunque non oltre il mese successivo a quello di accettazione) disponibile all’Esercente Convenzionato, tramite pubblicazione on-line o trasmissione via e-mail, una distinta di presentazione a rimborso dei BASL onorati, avente i contenuti di una nota di debito ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (Pre-Nota di Debito). Le parti concordano che le pre-note di debito, rese della SdE, potranno essere contestate dall’Esercente Convenzionato, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione on-line delle medesime. Le note di debito per il rimborso dei BASL onorati dovranno essere emesse esclusivamente sulla base delle risultanze delle pre-note di debito.

    4.2.3. Condizioni economiche di rimborso. 

    Il rimborso dei BASL onorati dall’Esercente Convenzionato verrà da questi richiesto alla SdE a fronte della presentazione di relativa nota di debito fuori campo IVA ed assoggettata ad eventuale imposta di bollo a carico dell’Esercente Convenzionato ai sensi di legge. La SdE applicherà, al rimborso dei BASL a favore dell’Esercente Convenzionato, la commissione di cui all’Offerta Base. L’importo corrispondente alla predetta commissione sarà assoggettato ad IVA e oggetto di fatturazione da parte della SdE . L’esercente Convenzionato si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo, di cui al presente Contratto, in quanto condizioni alle quali è subordinato il rimborso dei BASL da parte della SdE. 

    4.3 Fatturazione BASL e determinazione del corrispettivo “offerta base” e “Tabella SPR”.

    A fronte della richiesta da parte dell’Esercente Convenzionato di conversione del BASL tramite App, la SdE renderà disponibile all’Esercizio Convenzionato, tramite pubblicazione online o sull’App o altro device, una distinta di presentazione a rimborso dei BASL onorati, aventi i contenuti di una fattura ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (c.d. Pre-Fattura).

    Le fatture per il rimborso dei BASL onorati dovranno essere emessi esclusivamente sulla base delle risultanze delle pre-fatture, delle quali l’Esercizio Convenzionato confermerà quindi l’accettazione.

    Le parti concordano che le pre-fatture, rese dalla SdE, potranno essere contestate dall’Esercizio Convenzionato, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le stesse sono state rese disponibili all’Esercizio Convenzionato.

    L’Esercente Convenzionato riconoscerà ad Affidaty S.p.a. uno sconto incondizionato, pari ad una percentuale dell’8 % sul valore facciale indicato su ciascun buono pasto (il “Corrispettivo”) per l’opzione base indipendentemente dalla categoria merceologica, geografica ed economica del business. 

    Compilando invece il form al seguente link https://gogofood.io/it/spr_merchant (“Tabella SPR”), l’Esercente Convenzionato si vedrà applicate le specifiche commissioni risultanti dalla combinazione degli elementi caratterizzanti il business. In caso contrario all’Esercente Convenzionato verrà applicata “l’Offerta Base” BASL con commissioni dell’8% sul valore facciale del Buono a Spendibilità Limitata. Si specifica che, a seguito della compilazione della Tabella “SPR”, potranno risultare percentuali anche superiori all’8% a carico dell’Esercente Convenzionato a seconda delle caratteristiche merceologiche e/o geografiche ed economiche del business.

    5. Interessi di mora.

    In caso di ritardo nei pagamenti dovuti all’Esercizio Convenzionato ai sensi del presente Contratto, il saggio degli interessi è stabilito nella misura prevista dal D.lgs 231/2002 senza eccezione alcuna.

    6. Autorizzazione e dichiarazione di conformità.

    L’Esercizio Convenzionato dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità nei confronti della SdE Affidaty e degli eventuali terzi interessati: 1) di esercitare un’attività ricompresa tra quelle di cui all’art. 3 del DM n. 122 del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni o che, comunque, possano erogare servizi sostitutivi di mensa resa a mezzo buoni pasto; 2) che la sottoscrizione del Contratto è stata apposta da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza dello stesso ex art. 1387 oppure 2203 – 2213 del c.c. identificato in base al documento in corso di validità 3) di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni amministrative, iscrizioni ad albi o a Sezioni Speciali del Registro delle Imprese, nonché di ogni altro titolo previsto dalle vigenti norme per L’Esercizio Convenzionato dell’attività da esso svolta e di adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina igienico sanitaria prescritti dalla normativa vigente vivi inclusi quelli in materia di HACCP se applicabili all'attività svolta dall’ esercente convenzionato e di operare nel pieno rispetto della disciplina pro tempore vigenti anche in ambito tributario e giuslavoristico. Di aver stipulato una polizza RCT. 

    7. Spese di istruttoria

    Per le spese di istruttoria ed operatività del presente contratto l’Esercizio Convenzionato riconosce alla SdE Affidaty il relativo corrispettivo annuo di 15 Euro. Tale importo forfettario potrà essere automaticamente aggiornato annualmente dalla SdA Affidaty in base all’indice F.O.I. della versione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all’anno precedente, salvo separati accordi o convenzioni dirette con associazioni di categoria alle quali il Convenzionato dimostrerà e dichiarerà di essere iscritto.

    8.  Pubblicità

    Affidaty potrà, senza alcuna limitazione, pubblicizzare i locali del Convenzionato e riportare i riferimenti all’interno degli elenchi che vengono distribuiti ai clienti e a tutti i potenziali interessati. Affidaty fornirà al Convenzionato una o più vetrofanie che il Convenzionato applicherà all’esterno del locale al fine di far riconoscere lo stesso, quale esercizio convenzionato.

    9. Loghi e marchi

    I loghi e i marchi in uso alla SdE Affidaty sono di sua esclusiva proprietà e/o nella sua esclusiva disponibilità. L’Esercizio Convenzionato autorizza la SdE Affidaty all’utilizzo, a titolo gratuito, dei marchi loghi, denominazioni e/o altri segni distintivi dello stesso, da associarsi ai prodotti e/o servizi resi dalla SdE esclusivamente nell’ambito del presente contratto. Qualora l’Esercizio Convenzionato non intendesse autorizzare la SdE all’utilizzo dei marchi, loghi, denominazioni e/o altri segni distintivi dello stesso, invierà a quest’ultima comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

    10. Divieto di cedibilità del contratto

    L’Esercizio Convenzionato non può cedere il Contratto a terzi. E’ vietata altresì la cessione dei crediti dell’Esercizio Convenzionato derivanti dal contratto ex art. 1260 2 co cc

    11.  Durata – Recesso - Risoluzione - Divieto di cedibilità dei crediti

    La durata viene fissata a tempo indeterminato. Ciascuna Parte potrà previo preavviso di giorni 30 (trenta) dovrà comunicare la propria intenzione di risolvere anticipatamente la presente Convenzione a mezzo raccomandata a.r..  Nel caso che il recesso dovesse essere notificato da una delle Parti, all’altra Parte, l’Esercizio Convenzionato, dalla data della sua efficacia, dovrà immediatamente cessare la fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed eliminare, dall’esterno del locale, la vetrofania con il logo se presente. Affidaty, di contro, dovrà immediatamente eliminare dai suoi elenchi qualsiasi riferimento alla Convenzione. Il mancato riconoscimento ai dipendenti del pieno valore indicato sul Buono Pasto nonché la violazione da parte del Convenzionato, anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico, darà diritto, ex art.1456 cod. civ., ad Affidaty di risolvere la Convenzione con effetto immediato, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno. Tutti i crediti provenienti dalla Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1260, 2° comma cod. civ. non sono cedibili a meno che non intervenga l’autorizzazione scritta di Affidaty.

    12. Conformità alle leggi - Autorizzazioni

    II Convenzionato dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che nell’esercizio della sua attività è pienamente rispettoso di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in ogni materia e possiede tutte le concessioni, autorizzazioni e licenze. In particolare, il Convenzionato è in possesso delle autorizzazioni e licenze amministrative ed igienico-sanitarie che gli consentono la somministrazione e/o la cessione di cibi e bevande e possiede tutti i requisiti di cui all’art.4 della L.25/03/97, n. 77 ed ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 155/97 (HACCP).

    13. Foro competente

    Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

    14. Disposizioni finali e registrazione

    Le spese della Convenzione resteranno esclusivamente a carico del Convenzionato, così come resteranno a carico del Convenzionato qualsiasi onere o spesa relativo ad eventuali intermediari.


    Il Contratto, formato tra le Parti mediante scambio di corrispondenza sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.1 lett. A della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86

    Versione 02 del 24/06/2022

    Ho letto ed accetto le condizioni generali del contratto

    APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 C.C.

    Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, il Convenzionato approva specificamente e per iscritto le previsioni di cui ai paragrafi: 2.1 (Termini di pagamento ordinari ), 2.3 (Termini di pagamento opzionali), 2.4 (Scadenza del Buono Pasto e diritto all’esigibilità del pagamento), 3.1 (Fatturazione Buoni pasto elettronici e determinazione del corrispettivo offerta base), 3.3 (Delega), 10 (Divieto di cedibilità del Contratto); 11 (Durata – Recesso - Risoluzione - Divieto di cedibilità dei crediti) , 13 (Foro competente), del presente Contratto.

    Ho letto ed accetto

    Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del DLgs 30.6.2003, n.196. Privacy Policy